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Danno erariale per il consigliere che non si astiene in caso di conflitto di interessi


Il consigliere comunale che pur trovandosi in evidente conflitto di interessi non si astiene dal partecipare alla discussione ed alla votazione, così causando l’illegittimità e l’annullamento, in via giudiziaria, del deliberato del consiglio, risponde del canno causato all’amministrazione, rimasta soccombente dinanzi al giudice amministrativo con condanna alle spese di giudizio.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Sardegna, con la sentenza n. 26 depositata il 7 marzo 2017.

Nel caso di specie il giudice amministrativo aveva annullato una deliberazione del consiglio comunale con la quale era stata respinta all’unanimità una proposta di edificazione concertata, avendo accertato che un consigliere comunale, in violazione dell’articolo 78 del Tuel, aveva partecipato alla seduta e votato a favore, nonostante fosse il proponente del piano di lottizzazione ritenuto dal Consiglio ostativo all’accoglimento dell’istanza presentata.

L’obbligo di astensione trova regolamentazione, nel nostro ordinamento, oltre che nella recente legge n. 190/2012 (anticorruzione), anche nell’articolo 78 del Tuel il quale prevede, al comma 2, che “gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”.

Come evidenziato dai giudici contabili, la giurisprudenza amministrativa è stata sempre ferma nel ritenere che la partecipazione di un componente di organo collegiale ad una deliberazione, in violazione dell’obbligo di astensione, comporta, come immediata conseguenza, l’illegittimità dell’atto in tal guisa votato, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. (Tar Lombardia Milano Sez. IV, sent. n. 1137/2013), e ancorché non sussista prova che l’organo collegiale sia stato condizionato, nelle sue determinazioni, dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali (Tar Umbria, sent. n. 546/2002; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 1793/2007).

Data la significativa divergenza tra il comportamento in astratto esigibile e quello osservato, in violazione di espressa disposizione di legge, il consigliere è stato ritenuto responsabile del danno derivato all’amministrazione.


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