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Gare: la riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante


La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara non essendovi alcuna norma di carattere generale, nel sistema degli appalti pubblici, che imponga alla stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo previsto in relazione ai diversi criteri valutativi.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 689 del 16 maggio 2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un operatore economico che aveva contestato l’operato della commissione giudicatrice che aveva riparametrato i soli punteggi inerenti le offerte economiche, e non anche quelli assegnati alle offerte tecniche.

Nel caso di specie la lex specialis prevedeva l’assegnazione di un massimo di 30 punti per l’offerta economica, da attribuirsi attraverso la formula X = (Rx30)/Rmax, comportante la riparametrazione del miglior punteggio al punteggio massimo e la conseguente attribuzione di punteggi proporzionalmente ridotti alle offerte rimanenti.

Diversamente, per il punteggio da assegnare alle offerte tecniche, la lex specialis prevedeva la sommatoria semplice dei punteggi conseguiti dai concorrenti per ciascuno dei criteri e subcriteri di valutazione, senza riparametrazione del miglior punteggio a quello massimo di 70.

Come ribadito dai giudici amministrativi, la scelta di procedere o meno alla riparametrazione dei punteggi si inserisce nel più ampio ambito della individuazione, da parte della stazione appaltante, degli elementi di valutazione e comparazione delle offerte nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La riparametrazione, in particolare, ha la funzione di garantire l’equilibrio tra elementi qualitativi e quantitativi di giudizio, in modo da assicurare la completa attuazione della volontà manifestata al riguardo dalla stazione appaltante: applicando la riparametrazione a una delle componenti dell’offerta, o a entrambe, il peso ne viene valorizzato, nel senso che il concorrente titolare dell’offerta anche di poco migliore rispetto alle altre si vede assegnato il punteggio massimo astrattamente previsto, come se si trattasse di un’offerta tecnicamente eccellente, ovvero considerevolmente conveniente sul piano economico.

In particolare, non essendovi alcuna norma di carattere generale, nel sistema degli appalti pubblici, che imponga di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo previsto in relazione ai diversi criteri valutativi, spetta alla stazione appaltante stabilire nella lex specialis quale debba essere il punto di equilibrio tra la componente tecnica e quella economica dell’offerta e fino a che punto si imponga (o, di contro, non si imponga) la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa contemplati (Consiglio di Stato, sentenza n. 266/2016).

Nello stesso senso si è espressa l’Anac nelle Linee Guida n. 2 sulle modalità di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’Autorità, riportando le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza nel vigore del d.lgs. 163/2006, ha confermato non solo l’ammissibilità e la logica dell’operazione di riparametrazione dei punteggi “per preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta”, ma soprattutto ha ribadito che la “riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara”.

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