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Sicilia, del. n. 94 – Sanzioni previste per il caso di violazione del patto di stabilità interno 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla individuazione delle sanzioni da applicare qualora l’accertamento della violazione del patto di stabilità interno sia accertata in via postuma, in sede di controllo finanziario ex art. 148 bis del Tuel.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 94/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 maggio, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 707, della legge 208/2015, a seguito dell’introduzione a decorrere dal 2016, del saldo finale di competenza mista, ha abrogato la normativa previgente sul patto di stabilità interno, ad eccezione di quella concernente gli obblighi di monitoraggio e certificazione.

La medesima disposizione ha lasciato ferme anche le disposizioni riguardanti le sanzioni in caso d’inosservanza del patto di stabilità interno 2015 o degli anni precedenti, purché acclarate in via postuma (ad es., a seguito di verifiche delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ex art. 1, comma 166 e ss. della legge 266/2005 o a seguito di verifiche ispettive ex art. 5 del d.lgs. 149/2011 della Ragioneria generale dello Stato) ai sensi dell’art. 31, commi 28, 29 e 31, della legge 183/2011.

In particolare, il comma 28 dell’articolo 31 della legge 183/2011, prevede che l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, sia assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26, ovvero:

a)      riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo (o dei trasferimenti erariali per gli enti locali della regione siciliana e della regione Sardegna) in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;

b)      divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c)      divieto di contrarre nuovo indebitamento;

d)     divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Il divieto si estende alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione;

e)      obbligo di rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del Tuel, con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010: in tal caso la rideterminazione si applica agli amministratori locali in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Come evidenziato dai magistrati contabili, ai fini della corretta applicazione delle sanzioni, rileva la data della camera di consiglio della delibera (nella quale il Collegio, all’esito delle risultanze istruttorie e del contraddittorio sia documentale che in sede di adunanza, assume la propria decisione) e non quella relativa ad adempimenti successivi (deposito e contestuale trasmissione).

Relativamente al blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo previsto dall’art. 31, comma 28, della legge 183/2011, i magistrati contabili hanno ribadito che tale divieto preclude all’ente di utilizzare, in concreto e a qualunque titolo, qualsiasi lavoratore (Corte dei conti, sez. Emilia, del. n. 2/2016; sez. Campania, del. n. 215/2014; sez. Puglia, del. n. 171/2013).

Infine, in ordine alla riduzione del 30% dell’indennità degli amministratori, deve farsi riferimento gli importi effettivamente erogati al 30 giugno 2010, eventualmente comprensivi di eventuali riduzioni già a vario titolo operate.

Come già chiarito da altre Sezioni (sez. Piemonte, del. n. 52/2009), nonché dalla Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 5 del 14 dicembre 2012), il riferimento legislativo è all’ammontare iscritto in bilancio e non a quello teorico.

Le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 94 – 17


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