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La gestione delle società pubbliche in liquidazione


L’ente socio pubblico non ha l’obbligo di accollarsi i debiti (nel caso specifico i mutui) risultanti dalla liquidazione di una società partecipata.

Tale accollo, con conseguente rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale della società, ove effettuato, rientra tra le scelte discrezionali dell’ente.

Tale scelta va, pertanto, opportunamente e sufficientemente motivata poiché con essa l’ente decide di rinunciare al beneficio della responsabilità limitata e si accolla, di fatto, un debito altrui, con il rischio di accordare un illegittimo favor ai creditori sociali.

In particolare, il principio di economicità richiede che l’ente dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che giustificano tale scelta e delle proprie condizioni finanziarie che possano effettivamente permettere tale operazione.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia, nella deliberazione n. 106 depositata il 24 aprile 2017.

Principio generale in materia di responsabilità nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata è quello per cui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (artt. 2325 e 2462 cod. civ.).

Solo in alcune fattispecie il legislatore ha previsto eccezionalmente che il socio risponda illimitatamente per le obbligazioni sociali (è il caso della società con socio unico, responsabile peraltro solo nel caso in cui ometta gli adempimenti di cui è onerato, ex artt. 2325 e 2462 cod. civ.), ovvero sussidiariamente (entro le somme riscosse in base al bilancio finale) per i debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la fase liquidatoria (ex art. 2495 cod. civ.).

In questo caso la responsabilità sussiste per la sola parte conseguita dal socio a seguito della distribuzione dell’attivo (cfr. Cass. civ., V, 21.4.2008, n. 10276).

La disciplina di diritto comune non prevede eccezioni nel caso in cui un soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, assumendone il controllo.

Le uniche menzioni che il codice civile riserva alle società partecipate da enti pubblici sono contenute, a proposito delle società per azioni, negli artt. 2449 e 2451 cod. civ.

La giurisprudenza civile ha chiarito che la società per azioni con partecipazione pubblica non mutano la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che il comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni (Cass. civ., Sez. Un., n. 7799/2005; Cass. civ. Sez. Un., 17287/2006).

Quanto fin qui detto porta ad escludere che si possano ipotizzare diversi e ulteriori casi di responsabilità dell’ente locale per i debiti delle società da esso partecipate, al di fuori di quelli espressamente previsti dal codice civile o dalle leggi speciali.

Di conseguenza, non sussiste un obbligo per il comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione.

Sussistendone le condizioni, infatti, spetta al creditore agire affinché l’ente sia chiamato a rispondere dei debiti della società partecipata.

In tale contesto, pur se l’ente non è tenuto ad accollarsi i debiti societari, non si esclude che ciò possa avvenire.

Tuttavia si tratta di opzione che va opportunamente e sufficientemente motivata.

In particolare, il principio di economicità richiede che l’ente dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che la giustificano (in questo senso, Corte Conti Veneto, del. n. 434/2012), anche in considerazione dell’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza la società per azioni.

Altra regola di sana gestione economica da cui si trae l’assenza di un obbligo di accollo, da parte dell’ente pubblico, dei debiti di una società partecipata è costituita dall’articolo 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010, recante il divieto per gli enti (fatto salvo quanto previsto dall’art. 2447 del codice civile)

di effettuare aumenti di capitale o esborsi ad altro titolo in favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

Tale norma ha imposto l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla p.a. che versano in situazioni di irrimediabile dissesto.

Tale divieto deve valere, a maggior ragione, in una fase della vita sociale (quella della liquidazione) in cui la società ancora esiste ma non opera.

L’avvenuta deliberazione dello stato di liquidazione, infatti, è indicativa della volontà di far cessare il ciclo di reddito dell’azienda, per la constatata strutturale incapacità di generare cash flow o comunque per mera volontà dei soci.

In tale situazione, come più volte ribadito dalla magistratura contabile, appare assai arduo, se non impossibile, rinvenire un interesse dell’ente locale nell’accollo del debito risultante verso terzi all’esito della procedura di liquidazione (corte dei conti, sez. Liguria, del. n. 24/2017; sez. Piemonte, del. n. 14 e 15 del 2016; sez. Abruzzo, del. n. 279/2015; sez. Sicilia, del. n. 59/2014; sez. Liguria, del. n. 82/2013; sez. Lombardia, del. n. 337/2013).

Le problematiche connesse alla gestione degli organismi partecipati, alla luce delle novità disciplinate dal Decreto di riforma 175/2016, saranno approfondite nel seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016 confermato per il 24 maggio p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 106 – 17


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