Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 per le attività di manutenzione straordinaria.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 338/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ribadito che l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 indica, quali “funzioni tecniche” incentivabili, “esclusivamente” le attività per la programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale elenco di attività deve ritenersi tassativo (sez. Sardegna, del. 122/2016; sez. Veneto, del. 134/2017; sez. Puglia, del. 5/2017; sez. Umbria, del. 51/2017).
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CC Sez. controllo Veneto del. n. 338 – 17