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Soccorso istruttorio: la richiesta di integrazione deve essere effettuata tramite PEC


La richiesta di integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, deve essere comunicata al concorrente a mezzo pec e non utilizzando la casella di posta elettronica ordinaria.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 609 del 26 aprile 2016, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un operatore economico che era stato escluso da una gara per non aver ottemperato nel termine alla richiesta di integrazione documentale.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva effettuato la suddetta comunicazione all’indirizzo di posta elettronica non certificata indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla procedura (aggiungendo poi l’inserimento nell’area riservata al singolo concorrente nel sistema START), così come previsto dal disciplinare di gara.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’articolo 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016 vincola la stazione appaltante all’utilizzo della pec con riferimento al “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento”.

Tale previsione normativa deve essere letta in senso ampio, sì da comprendere cioè non solo i provvedimenti di esclusione in senso stretto, ma anche quegli atti che pongono a carico dei concorrenti degli incombenti il cui mancato rispetto comporta come sanzione l’esclusione dalla gara, tra cui l’atto di soccorso istruttorio.

L’atto di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla gara, con la precisazione che “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara” è, infatti, un atto dotato di forte potenzialità lesiva per il concorrente, stante la perentorietà del termine che viene assegnato per la regolarizzazione.

Di conseguenza, l’atto di soccorso istruttorio non può essere comunicato a mezzo posta elettronica ordinaria, che non garantisce certezza in ordine al suo inoltro e recepimento.

E’ necessario, pertanto, che sia comunicato a mezzo PEC.

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