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Autonomie, del. n. 12 – Personale in comando: non rientra nel limite del lavoro flessibile


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 12/2017, pubblicata sul sito il 16 aprile, hanno chiarito che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente.

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con deliberazione n. 181/2016.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’istituto del comando non comporta la costituzione di un rapporto di impiego con l’amministrazione destinataria delle prestazioni che è tenuta soltanto a rimborsare all’amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale.

Trattandosi di un incarico a tempo, in cui è previsto il futuro reintegro del dipendente presso l’ente di provenienza al termine del periodo stabilito, il posto lasciato momentaneamente libero nell’organico dell’ente cedente non è da considerarsi disponibile per una nuova assunzione.

In altri termini, il dipendente comandato, autorizzato dall’ente di appartenenza a prestare servizio presso una diversa p.a., soggiace al potere gerarchico (direttivo e disciplinare) dell’ente destinatario della prestazione, mentre lo stato giuridico ed economico del “comandato” resta regolato alla stregua dell’ordinamento proprio dell’ente “comandante”.

In definitiva, si verifica una sorta di “sdoppiamento” tra rapporto organico e rapporto di servizio, il primo sempre riferibile all’ente “a quo” e l’altro all’ente “ad quem” (si vedano Cass. Sez. I, sent. n. 8154/1987, SS. UU., sent. n. 642/1993; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 503/1981; Sez. V, sent. n. 884/1989), ferma rimanendo l’identità e la natura dell’originario rapporto di lavoro (negli stessi termini: Corte dei conti, SRC Calabria n. 41/2012).

Di conseguenza, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando non rientra nei limiti di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, a condizione che la medesima sia figurativamente considerata dall’Ente cedente come spesa di personale.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 12 – 17


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