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I rapporti patrimoniali tra Comuni e Fondazioni: le indicazioni dei magistrati contabili


L’ente locale può contribuire finanziariamente o economicamente alla gestione della fondazione partecipata per rendere un servizio migliore alla collettività di riferimento, ma l’attribuzione di risorse non può essere finalizzata a ripianare le perdite gestionali dell’organismo, perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione medesima con il suo patrimonio.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Veneto, nella deliberazione n. 312 depositata l’8 maggio 2017.

In relazione ai rapporti patrimoniali tra Province, Comuni e fondazioni che svolgono la loro attività sul territorio di riferimento degli Enti locali e, in particolare, alla possibilità di erogare contributi, la magistratura contabile ha reso numerosi pareri, ritenendo generalmente ammissibile l’erogazione finalizzata alla conservazione o all’incremento del patrimonio destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente morale (Corte dei conti Piemonte, del n. 24/2012).

In linea di principio infatti, se l’azione della Fondazione è intrapresa allo scopo di soddisfare esigenze della collettività (che possono avere anche carattere prettamente sociale come, ad esempio, la promozione della cultura) rientranti nelle finalità perseguite dall’ente locale, la concessione di un finanziamento non equivale ad un depauperamento del patrimonio comunale, a fronte dell’utilità che l’ente locale (e più in generale la collettività di cui è esponenziale) riceve dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto destinatario del contributo (sez. contr. Lombardia, del. n. 262/2012).

La contribuzione dell’ente, tuttavia, deve essere finalizzata a consentire alla Fondazione di raggiungere nel tempo un equilibrio economico e finanziario.

Come ribadito dai magistrati contabili, infatti, l’ente locale non può accollarsi l’onere di ripianare le occasionali perdite gestionali della fondazione, poichè essa ha quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un «patrimonio» che deve consentire all’ente di svolgere la sua attività ordinaria (tant’è che, ove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo o addirittura venga meno, il codice civile prevede che la fondazione si estingua e il suo residuo patrimonio sia trasferito ad organi che abbiano una finalità analoga, a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione della fondazione in altro ente).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 312 – 17


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