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Campania, del. n. 68 – Programmazione del fabbisogno del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al dies a quo da assumere a riferimento per procedere a ritroso al calcolo dei “resti” cumulabili.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 68/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno ribadito che l’ente non può che assumere a riferimento il primo esercizio finanziario dell’orizzonte temporale della programmazione di cui all’articolo 91, comma 1, del Tuel (nonché art. 6 del d.lgs. 165/2001 e art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997).

Come ricordato dai magistrati contabili la programmazione, adottata con atto dell’organo esecutivo previo parere dell’Organo di revisione, è un atto che deve confluire nel Documento unico di programmazione che precede il bilancio di previsione (c.d. DUP, art. 174 TUEL e Allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, § 4.2).

Tale atto di programmazione – che peraltro può essere adottato anche non contestualmente al DUP – si inserisce dunque nel ciclo di bilancio.

Pertanto, la sua adozione non può che intervenire prima dell’esercizio finanziario su cui la programmazione finanziaria della spesa del personale impatta e quindi non oltre il termine di adozione del DUP e della nota di aggiornamento.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 68 – 17


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