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Emilia, del. n. 23 – Assunzioni posizioni dirigenziali nelle Unioni


Un sindaco ha chiesto se l’Unione dei Comuni, i cui posti dotazionali di dirigente alla data del 15/10/2015 risultavano coperti esclusivamente attraverso l’impiego parziale dei dirigenti dei Comuni facenti parte dell’Unione, possa procedere alla copertura di almeno un posto dirigenziale attraverso una assunzione a tempo determinato.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 23/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 marzo, hanno ribadito che la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 della legge 124/ 2015, non ha travolto anche il vincolo di indisponibilità introdotto dal comma 219 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (che dunque conserva intatta la propria vigenza e con essa il  proprio rigore  impeditivo).

Ne consegue che la delega di cui all’art. 17 della legge 124/2015 non solo non è scaduta ma, entro il termine stabilito, è tuttora legittimamente esercitabile da parte del Governo a legislazione vigente, assumendo non il parere della Conferenza unificata bensì conseguendo l’intesa con la Conferenza Stato- Regioni (in tal senso, Consiglio di Stato, parere n. 83/2017).

Sulle problematiche interpretative dell’articolo 1, commi 219 e 221, della legge 208/2015 in materia di dirigenza pubblica, la Conferenza Unificata ha adottata, in data 14 aprile 2016, una deliberazione affermando che “Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali:

-appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, entro il 31 dicembre 20 16 con riduzione del numero dei posti;

-specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all’articolo 14, comma 27, del DL 78/2010, o di servizi essenziali”.

Pertanto, qualora l’Unione dei Comuni sia stata istituita dopo il 31 dicembre 2011 (e dunque in data utile per fruire della salvaguardia di cui al penultimo periodo del comma 219) e il posto dirigenziale sia finalizzato ad assolvere all’erogazione di servizi essenziali dell’Ente ed all’esercizio delle sue funzioni fondamentali, sarà possibile procedere attraverso un impiego a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel.

Come precisato dai magistrati contabili, l’eventuale assunzione a tempo determinato del dirigente presso l’Unione dei Comuni – qualora effettivamente indirizzata all’ esercizio di funzioni fondamentali ed alla miglior erogazione di servizi essenziali – non potrà che perfezionarsi a condizione che vengano prudenzialmente considerate le altre limitazioni finanziarie ed ordinamentali previste dalla normativa vigente, ovvero, le prescrizioni di cui all’articolo 32, comma 5 del Tule, nonché dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, comma 31-quinquies, nonché alle linee d’indirizzo  al riguardo tracciate dalla  Sezione delle Autonomie, nella propria deliberazione n. 8/2011.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 23 – 17


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