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Progressioni orizzontali: illegittime se retroattive oltre l’anno


La Ragioneria generale dello Stato, con il parere 49781/2017 ha ribadito che le progressioni economiche orizzontali non possono avere una decorrenza retroattiva oltre l’anno di approvazione delle graduatorie.

Nel caso in esame, un comune aveva chiesto un parere in merito alla possibilità di far decorrere le peo dal 1° gennaio 2016 con una graduatoria approvata nel 2017.

L’Ente aveva evidenziato che nel dicembre 2015 era stato siglato il contratto decentrato per l’anno 2016 nell’ambito del quale era stata prevista l’attribuzione delle peo mediante selezione, che si è però conclusa nel 2017. L’ente avrebbe voluto comunque far decorrere le progressioni dal 1° gennaio 2016.

La Ragioneria ha ribadito che la decorrenza delle progressioni non può essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria, confermando il consolidato orientamento in materia condiviso anche dalla Funzione Pubblica e dall’Aran.

Secondo la Rgs, eventuali scelte diverse adottate dagli enti locali in termini di decorrenza retroattiva oltre l’anno espongono gli amministratori e i dirigenti al rischio di responsabilità erariale.

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