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Piemonte, del. n. 48 – Acquisizione di una partecipazione in società in perdita pluriennale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di acquisire una partecipazione nella società che, a seguito di specifica procedura di gara, si è aggiudicata la gestione degli impianti sciistici di risalita di cui l’ente è proprietario.

L’ente ha precisato che la società ha chiuso il bilancio degli ultimi cinque esercizi in perdita.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 48/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016, nell’individuare le partecipazioni ammesse, richiama espressamente le società aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Nonostante tale partecipazioni sia specificamente ammessa, la scelta di acquisire o mantenere una certa partecipazione impone anche una valutazione sulla convenienza economica dell’operazione.

E’ evidente come l’acquisto di una partecipazione in società in perdita strutturale difficilmente sarebbe coerente con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità.

Indicazioni concettuali ed operative per attuare l’attività di controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati, alla luce delle novità disciplinate dal Decreto di riforma 175/2016, saranno fornite nel seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 48 – 17


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