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Illegittimo il trasferimento sull’aggiudicatario delle spese di funzionamento della CUC


E’ illegittima la clausola del bando di gara con cui viene richiesto all’aggiudicatario il rimborso dei costi di funzionamento della centrale di committenza.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 247 dell’8 marzo 2017.

In base all’articolo 23 della Costituzione “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Nello specifico non sussiste nessuna disposizione normativa che, in termini generali, abiliti una stazione appaltante a richiedere alcuna commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto.

Come rilevato dall’Autorità, l’introduzione di meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, contrasta con lo spirito riformatore del sistema della centralizzazione degli acquisti.

Infatti, la promozione della centralizzazione degli acquisti deve essere finalizzata esclusivamente ad un risparmio di spesa per le singole amministrazioni che ne beneficiano (sia in termini di diverso impiego delle risorse umane non più impegnate a gestire gare, sia in termini di maggiori sconti conseguibili grazie all’aggregazione della domanda e al maggior incentivo alla concorrenza) e il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali tenderanno, presumibilmente, a traslarli sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile “costo” posto a loro carico, laddove dovessero risultare, per l’appunto, aggiudicatari della medesima gara.

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