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Campania, del. n. 66 – Spesa per incarichi dirigenziali a contratto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, e, in particolare, se ed in che modo gli incarichi dirigenziali conferiti ex articolo 110, comma 1, del Tuel siano computabili nel tetto di spesa stabilito da tale norma.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 66/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 14/2016 secondo cui le spese degli incarichi conferiti ex articolo 110, comma 1 del Tuel devono essere conteggiate nei limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Del resto, come evidenziato dai magistrati contabili, i vincoli in materia di c.d. “lavoro flessibile”, riguardanti sia i contratti a tempo pieno che i contratti part-time, hanno carattere indefettibile e sono rivolti anche ad evitare che le amministrazioni pubbliche soggette ad un regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato possano ricorrere all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale a loro applicabile.

A tal proposito è necessario ricordare che il comma 1-quater dell’articolo 16, del d.l. 113/2016 ha modificato l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 stabilendo che: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (come ricordato anche dalla Corte dei conti Liguria, del. n. 87/2016).

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 66 – 17

 


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