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Toscana, del. n. 131 – Utilizzo dei resti del turn over


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, ai fini del calcolo del turn over, le cessazioni dal servizio intervenute nel triennio 2008-2010, stante che, negli anni successivi, non si sono avute altre cessazioni.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 131/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno osservato come la normativa di riferimento sull’utilizzo dei resti del turn over (art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, così come modificato dall’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015) indica espressamente che, a decorrere dal 2014, è consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite esclusivamente al triennio precedente.

Si segnala il seminario di studiPersonale e le novità del d.l. 50/2017: nuove assunzioni, vincoli e possibilità

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 131 – 17


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