Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, ai fini del calcolo del turn over, le cessazioni dal servizio intervenute nel triennio 2008-2010, stante che, negli anni successivi, non si sono avute altre cessazioni.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 131/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno osservato come la normativa di riferimento sull’utilizzo dei resti del turn over (art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, così come modificato dall’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015) indica espressamente che, a decorrere dal 2014, è consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite esclusivamente al triennio precedente.
Si segnala il seminario di studi “Personale e le novità del d.l. 50/2017: nuove assunzioni, vincoli e possibilità”
Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 131 – 17