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Toscana, del. n. 130 – Violazione patto di stabilità: erogazione risorse decentrate


Una Provincia ha chiesto se i proventi dei piani di razionalizzazione di cui all’art. 16 del d.l. 98/2011, nonché gli introiti per incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di c.d. “conto terzi”, di cui all’art. 43 della l. 449/1997, possano essere previsti, impegnati ed erogati da parte di un ente che non abbia rispettato il patto di stabilità.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 130/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio, hanno evidenziato che, di fronte alla violazione del patto di stabilità, non è possibile destinare le economie di spesa rivenienti dai piani di razionalizzazione ex art. 16 d.l. 98/2011 alla contrattazione integrativa in quanto, per tali economie, il comma 5 del medesimo articolo prevede la semplice possibilità di utilizzo, tra l’altro in quota parte, per la contrattazione integrativa (tenuto conto del rigido vincolo previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001).

Diverso è il discorso per le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di c.d. “conto terzi”, ai sensi dell’art. 43 della l. 449/1997, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale e alle connesse responsabilità

In questo caso, infatti, è la stessa legge che dispone, in quota parte, la destinazione all’incremento delle risorse relative all’incentivazione della produttività del personale, per cui il limite di cui all’art. 40, comma 3-quinquies sembra destinato a non operare.

Si segnala il seminario di studi “Fondo incentivante degli Enti Locali” confermato il 12 maggio p.v. a Firenze.

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Toscana del. n. 130 – 17


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