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Manovra correttiva: le novità in materia di personale


E’ stato pubblicato in G.U. 95/2017 il d.l. 50/2017, concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in vigore dal 24 aprile 2017.

Per gli enti locali, la manovra correttiva ha previsto importanti novità, tra l’altro, in materia di personale.

Di seguito si riportano le norme ritenute più rilevanti in materia.

Articolo 22 – Disposizioni sul personale e sulla cultura 

Il comma 1 della norma in commento ha previsto che i comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale, in deroga ai relativi limiti di spesa (ex art. 9 comma 28 d.l. 78/2010), a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

Il comma 2 ha esteso il turn over al 75% ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Tale facoltà fino al 23 aprile era riconosciuta solo per enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il comma 3 ha modificato l’articolo1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016 prevedendo che i comuni, che rispettano i saldi, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali, nell’anno successivo potranno assumere nel limite del 90%, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica.

Il comma 4 ha modificato il comma 5 dell’articolo 5 del d.l. 78/2010 stabilendo che “non rientrano tra gli incarichi gratuiti quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte di p.a., purché l’ente pubblico che affida l’incarico operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva”.

Nel caso in cui la carica elettiva sia svolta presso un comune, l’ambito territoriale in cui non possono esser conferiti incarichi professionali a pagamento è quello della città metropolitana o della provincia.

Il comma 5 ha stabilito che il divieto per le province di procedere dal 1º gennaio 2015 ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità, contenuto nell’articolo 1, comma 420, lett. c) della legge 190/2014 non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Il comma 6 ha stabilito che al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l’interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, potrà avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, affidando incarichi a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l’attivazione.

Per l’attivazione di tali incarichi si provvederà, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell’istituto medesimo, che altresì assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

Il comma 7 ha disposto che per le medesime finalità, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale potranno essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.


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