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Società partecipata: danno erariale derivante da assunzioni vietate dell’ente socio


Le assunzioni di personale effettuate in violazione di un espresso ed assoluto divieto imposto dall’ente socio sono illegittime e fonte di responsabilità erariale.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. appello per la Regione Sicilia, nella sentenza n. 60 depositata il 28 aprile 2017, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado (sez. giurisdizionale della Sicilia n. 778/2015).

Nel caso di specie l’ente socio aveva emesso un “atto di indirizzo” rivolto a tutte le società partecipate con il quale, nelle more dell’elaborazione del piano di riordino delle partecipazioni societarie, aveva disposto il tassativo divieto di procedere a qualsiasi assunzione o promozione di personale.

Il Cda di una società, nel vagliare le richieste di assunzione provenienti dai parenti di quattro ex dipendenti deceduti, aveva subordinando le predette assunzioni all’esito positivo del Comitato di controllo analogo, ovvero dell’organo attraverso il quale l’ente, secondo le disposizioni statutarie, esercitava sulla partecipata “un controllo sulla gestione, analogo a quello esercitato sui propri servizi”.

Nonostante la condizione sospensiva prevista dal Cda e la carenza della preventiva indispensabile approvazione da parte del Comitato di controllo analogo, il vice presidente del Consiglio d’Amministrazione (preposto alla gestione delle risorse umane) aveva sottoscritto i relativi contratti d’assunzione in servizio.

La sezione di primo grado aveva condannato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ritenendo non plausibile che il vice presidente avesse provveduto alla formalizzazione delle assunzioni in maniera del tutto autonoma, ossia tenendo all’oscuro delle operazioni da lui compiute gli altri componenti del Cda, nelle loro rispettive qualità di Presidente e di componente.

Di diverso avviso i giudici nella sentenza in commento che, in riforma della sentenza di primo grado, hanno confermato la sola responsabilità del vice presidente che aveva formalizzato le assunzioni, nonostante il persistente divieto sancito dai provvedimenti emessi dall’ente socio.

I correlativi esborsi (inerenti i compensi corrisposti dalla Società ai soggetti illegittimamente assunti) devono ritenersi privi di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile e, dunque, intrinsecamente dannosi.

Si segnala il seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016” in programma a Firenze il 9 maggio p.v.

Leggi la sentenza
CC Giur. Appello Sicilia sent. n. 60-17


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