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Gare: niente arrotondamento dell’offerta economica se il bando non lo prevede


Qualora il bando di gara non disponga che l’indicazione dei ribassi debba essere effettuata fino ad una determinata cifra decimale, la Commissione di gara non può procedere ad effettuare arrotondamenti, dovendo acquisire le offerte nella loro integrità.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 243 dell’8 marzo 2017.

Nel caso di specie, in fase di apertura delle offerte economiche, la Commissione, controllati i valori riportati dai concorrenti, aveva proceduto, anche ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia, a correggere i ribassi indicati con valori numerici superiori alle prime due cifre decimali, applicando l’arrotondamento a queste ultime.

Il riferimento al limite delle due cifre decimali, tuttavia, non era stato previsto né dal bando né dal disciplinare, ma esclusivamente nel modello per l’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante.

Come noto, per orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, gli schemi di domanda o i moduli per l’offerta allegati al bando non costituiscono affatto parte integrante della lex specialis della gara, costituendo piuttosto strumenti predisposti unilateralmente dall’amministrazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla gara.

L’Anac ha pertanto ritenuto illegittimo l’operato della stazione appaltante in quanto, in mancanza di una apposita ed esplicita previsione della lex specialis di gara, l’operazione di arrotondamento è riconducibile ad una sorte di manipolazione del risultato, in grado di determinare un diverso ordine dei concorrenti in graduatoria.

Senza considerare che l’arrotondamento dei ribassi offerti ha il solo scopo di assicurare la loro omogeneità, che può risultare più comoda, ancorché non sia necessaria, atteso che si possono confrontare anche valori dotati di un numero diverso di decimali.

Tale principio è applicabile, come noto, anche ai fini del calcolo dell’anomalia.

Al fine di evitare incertezze sul piano operativo, è opportuno, quindi, disciplinare nella lex specialis la procedura relativa agli arrotondamenti e il numero di cifre che verranno presi in considerazione sia per i ribassi offerti che per il calcolo della soglia di anomalia.

 

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