Un sindaco ha chiesto se la normativa vincolistica, dettata dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, in materia di trattamento accessorio sia applicabile anche ai fondi per l’erogazione agli avvocati dell’Ente dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 52/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 aprile, hanno ribadito che ai compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (Puglia, del. n. 200/2016).
Si segnala il seminario di studi “Fondo incentivante degli Enti Locali” in programma a Firenze il 12 maggio p.v.
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CC Sez. controllo Puglia del. n. 52 – 17