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Campania, del. n. 56 – Mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare l’istituto della mobilità di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 al personale di una società partecipata da un Ministero, non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 56/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 aprile, hanno ribadito che la disciplina sulla mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica, prevista dall’articolo 19, comma 8, del d.lgs. 175/2016, può operare solo nei ristretti ambiti soggettivi e oggettivi, legislativamente consentiti, di “reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati” e di “riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione”.

Tale preclusione, ovvero il divieto di attuare processi di mobilità fra la partecipata e l’Ente, discende dall’esigenza di rispettare l’articolo 97 della Costituzione e, in particolare, la regola che condiziona l’acquisizione dello” status di dipendente pubblico” al previo esperimento di un pubblico concorso.

Si segnala il seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016” in programma a Firenze il 9 maggio p.v.

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CC Sez. controllo Campania del. n. 56 – 17


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