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Buoni pasto: ai fini dell’attribuzione non rilevano permessi e banca ore


L’Aran, con un recente orientamento per il comparto Ricerca del 29 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla prestazione lavorativa utile ai fini dell’attribuzione del buono pasto.

In particolare, l’agenzia ha chiarito che la fruizione da parte del lavoratore di permessi brevi, permessi retribuiti per nascita figli o gravi motivi personali o familiari, o banca delle ore, non concorre al completamento dell’orario di lavoro minimo previsto per accedere al beneficio.

L’unica deroga, alla regola generale prevista dal CCNL per l’erogazione del buono pasto (per gli enti locali art. 45, comma 2 Ccnl. 14/09/2002), risulta essere costituita dai riposi giornalieri di cui all’articolo 39 del d.lgs. 151/2001 che prevede, tra l’altro, il diritto della lavoratrice madre di uscire dal posto di lavoro per il cosiddetto allattamento e che tali periodi di riposo siano “ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione”.

Occorre far presente, infatti, che il buono pasto, da erogarsi secondo le modalità stabilite, rappresenta un beneficio per il lavoratore strettamente correlato sia all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa sia alla pausa, come stabilita dalla norma contrattuale, per il conseguimento del recupero del suo stato di benessere fisiopsichico.

Non trova alcun fondamento, pertanto, la possibilità di considerare i suddetti permessi oggetto della richiesta di parere al pari di una effettiva prestazione lavorativa.


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