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Ricollocamento soprannumerari: le istruzioni del Ministero in caso di mancata presa di servizio


Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico n. 22552 del 12 aprile 2017, ha fornito le istruzioni per le amministrazioni di provenienza del personale che non ha preso servizio nelle amministrazioni di destinazione in seguito alla conclusione di tutte le fasi della procedura di mobilità di cui al D.M. 14 settembre 2015.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che a seguito della conclusione delle fasi delle procedure di ricollocazione del personale in soprannumero degli enti di area vasta, le amministrazioni di provenienza del personale che non ha preso servizio nelle amministrazioni di destinazione, in ragione della non accettazione dell’assegnazione o per il venir meno dei presupposti della stessa, dovranno esperire le procedure previste dall’articolo 1, comma 428, Legge 190/2014.

In particolare, le amministrazioni dovranno definire in modo celere criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.

In ultima istanza, ove non sia possibile procedere al completo assorbimento del personale in soprannumero, potranno essere attivate le procedure di messa in disponibilità di cui all’articolo 33, commi 7 e 8 del d.lgs. 165/2001

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