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L’accesso agli atti di gara da parte dei consiglieri comunali


I consiglieri comunali possono accedere agli atti di gara solo al termine della procedura stessa.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere sulla normativa n. 317 del 29 marzo 2017, con il quale è stato ribadito che la disciplina dettata dall’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti di gara, prevale, in quanto norma speciale, rispetto al diritto di accesso della legge 241/1990 e al diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali nei confronti degli atti della propria amministrazione.

L’articolo 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016, allo scopo di impedire la conoscenza del contenuto delle offerte in un momento in cui non è ancora divenuta definitiva la scelta della migliore offerta, con il più precipuo fine di impedire turbative delle operazioni di gara e delle valutazioni di competenza della commissione giudicatrice, dispone non un’esclusione assoluta, ma solo il differimento dell’accesso:

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione”.

Tale disposizione prevale rispetto al diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall’articolo 43 del Tuel.

Di conseguenza, prima dell’aggiudicazione, anche a fronte di un’istanza di accesso di consiglieri comunali, può essere fatto valere il limite del differimento.

Sempre prima dell’aggiudicazione, come evidenziato dall’Anac, può essere legittimamente escluso anche il diritto di accesso civico generalizzato.

Tale nuova tipologia di accesso, introdotta dal decreto trasparenza (d.lgs. 97/2016), si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

In conclusione, il diritto di accesso civico generalizzato può essere consentito a chiunque, senza alcun obbligo di motivazione, solo successivamente all’aggiudicazione della gara, ancorchè nel rispetto della tutela dei dati personali e degli interessi economici e commerciali dei soggetti coinvolti, secondo quanto disposto dall’articolo 5-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Si segnala il seminario di studi L’accesso agli Atti e l’accesso Civico dopo il D.Lgs. 97/2016


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