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Irregolare registrazione e trascrizione di atti pubblici: condannato segretario comunale


Il segretario comunale che esercita la funzione pubblica ad esso demandata finalizzandola al perseguimento di benefici economici personali piuttosto che al perseguimento dell’interesse pubblico, risponde del danno da disservizio arrecato all’amministrazione di appartenenza.

Questo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 44 depositata il 4 aprile 2017.

Nel caso di specie era stato riscontrato che il segretario comunale, nell’espletamento delle sue funzioni di ufficiale rogante per gli atti stipulati nell’interesse del comune, aveva proceduto a riscuotere direttamente dalle controparti, al momento del rogito, gli importi dovuti per le spese contrattuali.

Tuttavia, in alcune occasioni non aveva provveduto ad applicare le marche da bollo sui contratti stipulati dall’ente locale, ovvero le aveva apposte in misura inferiore al necessario, utilizzando soltanto parte delle somme acquisite per le effettive incombenze amministrative.

Per tali fatti il segretario era stato condannato, in sede penale, per i reati di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) e di peculato (art.313 c.p.) uniti dal vincolo della continuazione.

La procura aveva quindi richiesto la condanna del segretario al risarcimento del danno patrimoniale da disservizio e di quello all’immagine arrecato dell’ente.

I giudici contabili hanno accolto la domanda della Procura, evidenziando che il danno da disservizio, secondo la giurisprudenza magistrale, consiste nel pregiudizio che la condotta illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell’apparato pubblico, determinando, attraverso l’espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell’azione pubblica.

Leggi la sentenza
CC Giur. Veneto sent. n. 44 -17

 


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