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Organismi partecipati: la concessione di ipoteca deve essere valutata attentamente


La decisione dell’ente locale di concedere garanzia ipotecaria agli organismi comunque partecipati o a soggetti concessionari per lo svolgimento di attività di interesse collettivo deve essere sostenuta da adeguata motivazione e deve corrispondere ad un effettivo interesse alla gestione esternalizzata del servizio, salva sempre la responsabilità per eventuale danno erariale di chi assume la deliberazione relativa.

Questo il contenuto della pronuncia specifica della Corte dei Conti, sez. Veneto, adottata con deliberazione n. 163 del 21 marzo 2017.

Come ribadito dai magistrati contabili, la concessione di ipoteca a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione altrui, assunta dalla società partecipata, costituisce un potenziale debito per il comune.

Di conseguenza, è necessario che l’iscrizione della passività virtuale riferibile all’obbligazione accessoria di garanzia, al pari dei mutui direttamente contratti dal Comune con finanziamento garantito da entrate correnti proprie, permanga per tutta la durata dell’obbligazione principale.

Tale operazione, pertanto, deve essere valutata con estrema cautela, proprio per il negativo e ingente impatto che produce sulle finanze e sul patrimonio dell’ente partecipante (Corte dei Conti Lombardia, del. n. 388/2013).

Inoltre, l’ente è tenuto a monitorare con puntualità la corretta gestione del debito (mutuo) contratto dalla propria partecipata, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano riverberarsi sugli equilibri di bilancio dell’ente.

Si evidenzia, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e cautele e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori (Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sentenza n. 119/2016; sez. giur. Lombardia, sentenza n. 48/2017).

Indicazioni concettuali ed operative per attuare l’attività di controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati, alla luce delle novità disciplinate dal Decreto di riforma 175/2016, saranno fornite nel seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 163 – 17


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