Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Consorzio in disavanzo strutturale: rischioso il sostegno dell’ente socio


Il Sindaco che rilascia una garanzia fideiussoria in favore di un proprio organismo partecipato che versa in una condizione di disavanzo strutturale, senza adottare misure correttive, idonee a ricondurre al pareggio finanziario il soggetto finanziato, risponde del danno arrecato al comune socio.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 48 depositata il 5 aprile 2017.

Nel caso di specie il Sindaco aveva disposto il rinnovo di una fideiussione, già da tempo rilasciata dai suoi predecessori nella carica, in favore di una banca a garanzia di un contratto di apertura di credito di cui era beneficiario il consorzio partecipato dall’ente, che già versava in condizioni di conclamata insolvenza.

A seguito del fallimento di detto consorzio, al Comune, nella sua qualità di garante fideiussorio, era stato intimato di pagare immediatamente alla Banca la somma dell’anticipazione resa disponile al consorzio.

L’ente, anche sulla base del parere reso dal legale interpellato, aveva sottoscritto con la Banca un atto di transazione, al fine di evitare la prosecuzione della lite e di addivenire ad una soluzione stragiudiziale.

Come evidenziato dai magistrati contabili la situazione di grave criticità finanziaria di un organismo partecipato deve indurre ad agire con maggiore prudenza.

In proposito, la giurisprudenza magistrale è univoca nell’affermare che trasferimenti e garanzie apprestati in favore di organismi partecipati da pubbliche amministrazioni devono ritenersi consentiti solo ove vi sia un corrispondente ritorno in termini di corrispettività, quale, ad esempio, la realizzazione di un programma di investimenti o, comunque, la realizzazione di prospettive di economicità ed efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.

Pertanto, di fronte a un organismo partecipato in perenne sofferenza finanziaria, che non fornisce segnali incoraggianti di ripresa e, comunque, non presenta valide prospettive di risanamento, l’amministrazione è tenuta ad interrogarsi sul mantenimento della partecipazione e sulla stessa esistenza in vita dell’organismo partecipato.

La non giustificabile perseveranza nell’attività di finanziamento e di garanzia, infatti, determina una rilevante responsabilità amministrativa degli amministratori (Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 119/2016).

Per il danno arrecato alle finanze del Comune è stato ritenuto responsabile il Sindaco che avrebbe potuto e dovuto intervenire personalmente, fattivamente e tempestivamente al fine di interrompere il circuito rischioso e contra legem che si era determinato e che, viceversa, ne aveva consentito la continua riproduzione a scapito delle pubbliche finanze.

Indicazioni concettuali ed operative per attuare l’attività di controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati, alla luce delle novità disciplinate dal Decreto di riforma 175/2016, saranno fornite nel seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016

Leggi la sentenza
CC Giur. Lombardia sent. n. 48 -17


Richiedi informazioni