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Badge elettronico timbrato da altra persona: è danno all’immagine della p.a.


Il dipendente pubblico che fa figurare falsamente la propria presenza in servizio, facendosi “strisciare” il badge elettronico da un’altra persona, oltre a risponderne sul piano disciplinare e penale, è tenuto a risarcire sul piano erariale il danno patrimoniale cagionato all’amministrazione di appartenenza, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, oltre al risarcimento del danno all’immagine.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 66 depositata il 6 aprile 2017.

L’articolo 55 quinquies, comma 2, d.lgs. 165/2001 prevede che il dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’ alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, “ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’ Amministrazione”.

Tale norma reprime espressamente i comportamenti dei dipendenti pubblici che pongano in essere condotte assenteistiche con modalità fraudolente e statuisce l’obbligo di risarcimento sul piano erariale, compreso il danno all’immagine.

Come evidenziato dai giudici contabili, è infatti indubbio che i comportamenti assenteisti – anche se del tutto limitati nel tempo – gettino una luce negativa sulla propria amministrazione di appartenenza, con conseguente incidenza sulla reputazione e considerazione della medesima da parte della cittadinanza.

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 66 -17

 


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