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Lombardia, del. n. 81 – Oneri di urbanizzazione e monetizzazione di aree a standards


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare e destinare alcune entrate iscritte a bilancio (oneri di urbanizzazione, proventi derivanti da monetizzazione di aree inerenti il rilascio di permessi a costruire, proventi da alienazione di un terreno di proprietà comunale) per il finanziamento di spese correnti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 81/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 aprile, hanno ribadito che il generale divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale può essere autorizzato solo da specifiche disposizioni di legge (Corte dei conti Lombardia, del. n. 38/2016).

Relativamente alle entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire, cui è da riconoscersi natura di entrata in conto capitale, il legislatore ha previsto che:

  • nel 2017 i relativi proventi potranno essere destinati totalmente al finanziamento delle spese correnti elencate dalla legge di stabilità per il 2016 in deroga al principio di generica destinazione a spese di investimento (articolo1, comma 737, della legge 108/2015);
  • a decorrere dal 1 gennaio 2008, viceversa, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle relative sanzioni dovranno essere destinate solo agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, stabiliti dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 460, della legge 232/2016). In altri termini, dal 2018 i proventi da “oneri di urbanizzazione” cesseranno di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate a determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Diversa è la disciplina dei proventi derivanti dalla c.d. “monetizzazione di aree a standards”, consistente nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione, la cui destinazione è viceversa demandata alla legislazione regionale.

Tali proventi, in base alla l.r. 12/2015, devono essere destinati, di regola, solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell’indebitamento.

Tali entrate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di spese correnti esclusivamente nelle ipotesi eccezionali previste:

–          dall’art. 255, comma 9, del Tuel ove l’ente versi in situazione di dissesto; dall’art. 243-bis, comma 8, lett. g) del Tuel ove l’ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale;

–          dall’art. 2, comma 4, del DM 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 81 – 17


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