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Il Rup è responsabile della conclusione tempestiva del procedimento amministrativo


Il Responsabile del procedimento che non conclude il procedimento amministrativo nei termini di legge mediante l’adozione di un provvedimento espresso, risponde dell’esborso finanziario subito dall’ente, rimasto soccombente dinanzi al giudice amministrativo.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 22 depositata il 29 marzo 2017.

Come ribadito dai giudici contabili il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è tenuto a curare l’istruttoria e la tempestiva conclusione del procedimento.

A tal riguardo, l’articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della legge 241/1990 esplicitamente contempla l’onere, a carico del R.U.P., della redazione del provvedimento finale, ovvero anche la trasmissione degli atti all’organo competente.

L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche di tipo denegativo dell’istanza del privato, rappresenta un principio fondamentale dell’azione amministrativa, che non può essere ignorato o disatteso.

Quindi, la sua omissione non è suscettibile di giustificazione.

Leggi la sentenza
CC Giur. Molise sent. n. 22 -17

 


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