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Sicilia, del. n. 71 – Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, se i previsti incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche possano essere riconosciuti oltre che per gli appalti di lavori anche per quelli di servizi e forniture.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 71/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ribadito che l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 d.lgs. 50/2016 può essere riconosciuto sia per gli appalti di lavori, sia per quelli di servizi e forniture: ciò in quanto la ratio della disposizione legislativa di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e del criterio direttivo di delega deve essere individuata nella previsione di un compenso incentivante per stimolare una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell’esecuzione (prevista per  tutte e tre le tipologie di contratti pubblici di appalti: lavori, servizi e forniture).

In tal senso, Corte dei conti, sez. Puglia, del. n. 204/2016; sez. Veneto, del. n. 353/2016; sez. Lombardia, del. n. 184/2016 e del. n. 333/2016).

Relativamente alle attività incentivabili, il menzionato articolo 113 riconosce l’incentivo “esclusivamente” per le “attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.

L’elencazione contenuta nella norma deve considerarsi tassativa, di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 71 – 17


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