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Assenteismo: uscite non autorizzate e non giustificate da apposita timbratura


Risponde di danno erariale il dipendente pubblico che arbitrariamente si assenta dal proprio ufficio durante l’orario di lavoro senza autorizzazione, senza timbratura del proprio cartellino magnetico (personale e non cedibile), e senza alcuna giustificazione.

Tale condotta, eticamente riprovevole, dimostra lo scarso attaccamento ai doveri di ufficio, nonché la spregiudicatezza e la intenzionalità nel comportamento, indubbiamente connotato da dolo.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, con la sentenza n. 22 depositata il 1° marzo 2017.

Nel caso di specie, in conseguenza dell’attività di indagine avviata a seguito di un esposto, erano emersi diversi casi di assenteismo (uscite non autorizzate e non giustificate da apposita timbratura).

Come evidenziato dai giudici contabili l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico e lo stesso, comunque articolato, deve essere documentato ed accertato mediante tessera magnetica.

La Corte di Cassazione ha da sempre espresso il principio che l’essersi allontanati dal posto di lavoro, anche solo per pochi minuti, non giustifica il dipendente pubblico che non timbra il cartellino.

Di conseguenza la giurisprudenza di legittimità, sviluppatasi in ambito penale, ha costantemente affermato che attesa la funzione dei cosiddetti “cartellini segnatempo” di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l’ora d’ingresso e quella di uscita, deve ritenersi …. che costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza (orientamento costante, tra le altre, Cassazione, Penale Sez. V, 23 settembre 1996, n. 9192; Sez. II n. 19302, del 26.4.04; Sez. II, n. 34210 del 12.10.06; Sez. II n. 32290 del 25.6.2010; Sez. II n. 23785 del 14 giugno 2011).

Come sostenuto e ribadito dalla giurisprudenza contabile, in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa (con riferimento, ovviamente, ad assenze non giustificate), il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall’amministrazione pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendenti pubblici, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati, a motivo della assenza arbitraria, nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti.

Tali comportamenti, ponendosi in contrasto con i valori, normativi ed etici, naturalmente insiti nel lavoro prestato alle dipendenze della p.a., assumono particolare rilevanza, anche in considerazione del detrimento che essi recano al rispetto e al prestigio dell’amministrazione medesima.

Come evidenziato dai giudici contabili:

  • anche le assenze minime, o la sosta nell’area definita di pertinenza dell’edificio, concorrono alla formazione del danno erariale. Difatti, anche l’indebita percezione di poche centinaia di euro costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica, atteso che apprezzabile non è sinonimo di rilevante (Cassazione, Sezione V, sentenza 18 marzo 2015, n. 11432);
  • la sospensione dell’attività lavorativa per la “pausa caffè”, da giustificarsi mediante timbratura, deve essere recuperata in modo da garantire l’integrale osservanza dell’orario contrattuale;
  • la pausa prevista per ogni ora di utilizzo del monitor del computer non consente di uscire dall’ufficio. Vero è, per contro, che durante tale pausa il lavoratore dovrebbe svolgere le altre attività, proprie della qualifica di appartenenza, che non richiedano l’uso del videoterminale, permanendo in tutta la sua incisività il divieto di allontanamento dal luogo di lavoro, se non previamente autorizzato;
  • non può ipotizzarsi una compensazione delle assenze ingiustificate dall’ufficio con l’eventuale lavoro straordinario prestato o con altre eventuali pretese economiche vantate dai dipendenti (Cassazione, Sez. II penale, sentenza del 26 giugno 2001), né possono assumere rilievo presunte o reali condotte diligenti tenute nello svolgimento del servizio (Sez. Toscana, sentenza n. 218/2011 e Sez. Umbria, sentenza n. 346/2005).

Leggi la sentenza
CC Giur. Sardegna sent. n. 22 -17


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