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Emilia, del. n. 54 – Razionalizzazione società di ridotte dimensioni economiche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), in base al quale l’adozione dei piani di razionalizzazione periodica è richiesta, tra l’altro, quando l’amministrazione pubblica partecipante rilevi “partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”.

Più specificamente, l’ente ha chiesto se con il termine “fatturato” debba intendersi il “volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA” o l’ammontare dei “ricavi da vendite” di cui alla voce A1 del conto economico ovvero, ancora, il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 54/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno chiarito che il termine “fatturato” utilizzato nell’art. 20 del d.lgs. 175/2016 deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.

Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell’attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell’impresa.

La nozione, pertanto, non coincide pienamente con il “valore della produzione” di cui all’art. 2425, lett. A), del codice civile, che come è noto include anche le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Né, d’altra parte, l’entità del “fatturato” necessariamente coincide con il “volume d’affari ai fini dell’IVA”, come definito nell’art. 20 del DPR n. 633/1972.

A tal proposito si evidenzia che l’intesa ottenuta in sede di Conferenza unificata rispetto al d.lgs. 175/2016, prevede, tra le novità di rilievo, l’abbassamento delle soglie minime di fatturato necessarie alla sopravvivenza delle società partecipate.

Infatti, soltanto fino al 2020, potranno essere salvare le società con fatturato complessivo compreso tra 500 mila euro e 1 milione dal momento che la soglia ordinaria, 1 milione appunto, entrerà a regime solo dal 2020.

Si segnala il seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs. 175/2016” in programma a Firenze il 9 maggio p.v

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 54 – 17


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