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Toscana, del. n. 98 – Fondo: recupero somme erogate in eccesso


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4 del d.l. 16/2014.I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 98/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno ribadito che tale norma contiene disposizioni tese, da un lato, a permettere un percorso di recupero nel caso i fondi della contrattazione decentrata siano stati costituiti in violazione delle norme in materia di contenimento della spesa di personale o in misura eccedente a quella prevista dalla contrattazione nazionale (commi 1 e 2), dall’altro, a sanare gli atti di costituzione e utilizzo dei fondi stessi in presenza di individuate condizioni (comma 3).

In tal senso, vedi anche sez. Toscana, del. n. 6/2016.

Pertanto, entro il limite della prescrizione ordinaria potranno essere effettuate le integrazioni, correzioni ed eliminazioni necessarie per una corretta ricostruzione delle risorse, certe, stabili e continuative, anche al fine di determinare correttamente l’ammontare delle somme erogate in eccesso che hanno alimentato il fondo per il salario accessorio del personale erroneamente costituito. Tali somme che dovranno essere oggetto di recupero con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4, dovranno, altresì, essere quantificate nel rispetto dei vincoli normativi vigenti tempo per tempo (ad esempio non potranno essere inserite somme afferenti le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, e 2013 del personale contrattualizzato che hanno effetto – per esplicita disposizione di legge e per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici).

La ricostruzione delle partite economico-finanziarie del fondo nel tempo – anche alla luce del quarto periodo, comma 3-quinquies dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001 -, non potrà in ogni caso determinare un incremento della spesa.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, l’art. 1, comma 226, della legge 208/15, prevede espressamente la possibilità di compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo comma 1 dell’art. 4 del d.l. 16/14, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 (risparmi sugli uffici dirigenziali), certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228 (risparmi conseguenti alla rinunzia alle capacità assunzionali).

Pertanto, l’ente potrà agire in compensazione per le somme da recuperare anche attraverso l’uso dei risparmi conseguenti al mancato utilizzo dei resti assunzionali dell’ultimo triennio, calcolati in conformità all’art. 1, comma 228, della legge 208/2015.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 98 – 17


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