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Marche, del. n. 33 – Utilizzo avanzo per finanziamento di un debito fuori bilancio da riconoscere


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla nuova disciplina sul pareggio di bilancio, in particolare sulla possibilità di procedere al finanziamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza mediante l’applicazione dell’avanzo afferente ad un accantonamento operato, in via prudenziale, in misura pari alla presunta soccombenza.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 33/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno evidenziato che l’applicazione dell’avanzo ai fini del finanziamento di un debito fuori bilancio da riconoscere – ancorché astrattamente ammissibile nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 193, comma 3, e 187 comma 3 bis – è, comunque, subordinata al rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali (art. 1, comma 710, legge stabilità 2016).

Non sono consentite esclusioni di entrate o di spese diverse da quelle previste, per il solo anno 2016, dai commi 20, 441 ,683, 713, 716 e 750 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica (in tal senso, circolare n. 5/2016, resa dal MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; sez. contr. Lombardia, del. n. 163/2016).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 33 – 17


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