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Liguria, del. n. 31 – Compensi per i dipendenti addetti alla casa da gioco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del secondo periodo dell’articolo 40, comma 3-quinques, del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui condiziona la possibilità per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa al “rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa”.

In particolare l’ente ha chiesto se le risorse aventi una specifica destinazione per disposizione di legge, o in virtù di altra fonte normativa o amministrativa, quali i compensi per i dipendenti addetti alle case da gioco, in quanto somme non discrezionalmente determinate dall’Amministrazione, possano essere stanziate nel fondo del salario accessorio anche quando è stato violato il patto di stabilità.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 31/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno chiarito che non rientrano nell’accezione “risorse aggiuntive” contenuta nell’articolo 40, comma 3-quinques, del d.lgs. 165/2001:

  • le risorse previste e destinate alla contrattazione integrativa direttamente da specifiche disposizioni di legge, senza che al riguardo siano lasciati margini di discrezionalità alle singole amministrazioni (ad esempio le somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della legge 449/1997 in materia di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni, stipulati da pubbliche amministrazioni per favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati);
  • le quote di specifici incrementi di entrata o risparmi di spesa che disposizioni di legge (ovvero, fonti normative di rango primario) prevedono come utilizzabili per il pagamento di corrispettivi o compensi incentivanti al personale, salvo poi rimettere ai regolamenti delle singole amministrazioni (fonti normative di rango secondario) la definizione della misura e dei criteri con cui procedere in tal senso (ricadono in questa casistica le risorse che finanziano i compensi per l’avvocatura interna, per la progettazione di opere pubbliche da parte di personale interno, nonché l’incentivazione del personale addetto all’attività di controllo e recupero dell’imposta comunale sugli immobili-ICI);
  • le risorse destinate al trattamento accessorio del personale direttamente dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, nel rispetto delle cui previsioni deve svolgersi, come noto, la contrattazione decentrata a livello di amministrazione.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 31 – 17


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