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Liguria, del. n. 27 – Fondo: rileva sia il personale assunto che quello giuridicamente assumibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 236 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, in particolare, se sia possibile comprendere nel calcolo del personale in servizio a fine anno, per l’eventuale decurtazione del fondo in modo proporzionale alla riduzione del personale in servizio, anche le unità di personale “assumibili ai sensi della normativa vigente”, vale a dire di quelle inserite nel programma triennale dei fabbisogni del personale (che ha, come limite massimo, il budget assunzionale normativamente consentito in base alle periodiche norme di finanza pubblica), indipendentemente dallo loro effettiva assunzione entro fine anno.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 27/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno chiarito che gli enti locali devono contenere il fondo destinato al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, entro il limite massimo di quanto destinato, allo stesso fine, nel 2015, nonché eventualmente decurtarlo in proporzione alle riduzioni del personale in servizio medio tempore intervenute, tenendo conto, in tale calcolo, anche del personale assumibile in base alla programmazione triennale (in tal senso corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 367/2016).

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 27 – 17


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