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Lombardia, del. n. 71 – Calcolo della “spesa cessata” utile ai fini del turn over


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto dal legislatore al fine di consentire all’ente locale di assumere personale.

In particolare l’ente ha chiesto se sia corretto non conteggiare quei costi che non sono risparmi, come ad esempio la retribuzione individuale di anzianità (RIA) oppure i valori delle progressioni orizzontali economiche che tornano nella disponibilità del fondo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 71/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno chiarito che ai fini della determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all’ente locale di assumere personale, non è possibile enucleare un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento.

La percentuale deve essere calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del citato comma 557.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 71 – 17


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