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Lombardia, del. n. 70 – Costituzione di una Fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire una fondazione allo scopo di realizzare una residenza socioassistenziale nel territorio, previo conferimento di un terreno urbanisticamente idoneo di proprietà dell’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 70/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno evidenziato che attualmente (a decorrere dal 1° gennaio 2014, in seguito all’abrogazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012) non sussiste per gli enti locali un divieto di legge di istituire organismi comunque denominati e di qualsivoglia natura giuridica, destinati ad esercitare una o più delle “funzioni fondamentali” dell’ente ovvero una o più delle “funzioni amministrative” di cui all’articolo 118 della Costituzione (Corte Conti, sez. contr. Veneto, parere n. 345/2014).

Pur in assenza di un divieto di legge, tuttavia, l’autonomia negoziale dell’ente locale fondatore deve essere rispettosa sia delle regole civilistiche sia delle regole che conformano l’agire della pubblica amministrazione (ossia, il principio di legalità e il principio del buon andamento che trova declinazione nelle c.d. “tre E”, ossia efficienza, efficacia ed economicità).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 70 – 17


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