Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 64 – Bilancio consolidato: enti strumentali controllati e partecipati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla definizione del “gruppo amministrazione pubblica”, ai fini della redazione del bilancio consolidato.

L’ente ha premesso che il d.lgs. 118/2011, nell’introdurre le regole relative all’armonizzazione contabile, all’art. 11-bis impone l’obbligo di redazione del bilancio consolidato dell’ente locale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.

In particolare l’ente ha chiesto se debba considerare “ente strumentale controllato”, come tale incluso nel “gruppo amministrazione pubblica”, una fondazione (nello specifico, una residenza sanitaria assistenziale) nella quale nomina la maggioranza dei membri dell’organo decisionale, che, secondo lo Statuto, “predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 64/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno evidenziato come il “gruppo amministrazione pubblica”, definito dall’articolato e dai Principi contabili del d.lgs. 118/2011, si componga, ai fini del consolidamento dei bilanci, di una serie di soggetti che hanno rapporti diversificati con l’ente locale capo-gruppo.

L’ambito soggettivo individuato dalle norme sembra avere l’obiettivo di includere nel consolidamento tutti quegli enti strumentali i cui bilanci possono impattare sulla situazione economico-patrimoniale dell’ente locale (organismi strumentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate, società partecipate).

Ne consegue la sola esclusione di quei soggetti i cui risultati contabili non fornirebbero un valore aggiunto informativo rilevante e significativo ai fini della redazione del bilancio consolidato, o che ne ostacolerebbero la redazione in tempi ragionevoli e con uno sproporzionato impiego di risorse (cfr. paragrafo 3.1 dell’Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011).

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione  n. 9/2016, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci, poiché l’esonero dal relativo obbligo è rimesso ad una valutazione discrezionale degli enti locali, questi ultimi non devono limitarsi ad eseguire l’operazione di calcolo prevista dal paragrafo 3 dell’allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati, un’incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente capogruppo), ma devono tener conto degli ulteriori criteri dettati dal Principio contabile.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, devono essere incluse, nell’area del consolidamento, anche le fondazioni costituite dagli enti locali (anche quelle c.d. partecipate, istituto ignoto al codice civile, ma sviluppatosi nella prassi).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 64 – 17


Richiedi informazioni