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La responsabilità del tecnico comunale per le carenze progettuali relative ai lavori aggiudicati


Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale risponde delle somme erogare dall’amministrazione a seguito del contenzioso risarcitorio promosso dall’impresa appaltatrice, determinato dalla carenza progettuale relativa ai lavori aggiudicati e consegnati, ma non eseguibili.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, con la sentenza n. 25 depositata il 3 marzo 2017.

Nel caso di specie, l’ente era stato condannato al risarcimento dei danni subiti dall’impresa che si era aggiudicata i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento di una scuola.

Come rilevato nella relazione del CTU civile, le gravi evidenti mancanze del progetto definitivo e esecutivo avevano determinato la non eseguibilità dei lavori per mancanza di documentazione occorrente per la loro corretta esecuzione.

Ciò aveva reso possibile la soccombenza dell’ente nel giudizio civile.

Il danno indiretto, che deriva da un esborso che l’amministrazione ha effettuato a favore di terzi, riconducibile, nella fattispecie, a responsabilità contrattuale per inadempimento, costituisce oggetto di vaglio da parte della Corte dei conti, chiamata a valutare se le condotte gravemente colpose dei dipendenti possano avere dato causa all’insorgere del danno.

Nel caso di specie, i giudici contabili hanno affermato la responsabilità del dipendente dell’Ufficio Tecnico comunale che aveva curato la redazione della progettazione dei lavori, manchevole di elementi fondamentali ed essenziali, e ne aveva consentito l’affidamento.

Leggi la sentenza
CC Giur. Abruzzo sent. n. 25 -17

 


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