Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Individuazione soglia di anomalia: modalità applicative


La modalità di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 lett. b) del Codice, deve essere letta come: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del 10 % rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”.

Ne consegue che la media da utilizzare per il calcolo è, anche in questo caso, la media delle offerte decurtata delle “ali”.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia con la sentenza n. 707 del 10 marzo 2017.

L’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, per il caso di aggiudicazione al prezzo più basso, ed “al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia” prevede che detta soglia debba essere calcolata secondo criteri tra loro alternativi, uno dei quali viene sorteggiato nell’ambito della gara.

Nel caso di specie il seggio di gara aveva sorteggiato il criterio dettato dall’art. 97, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 secondo cui la soglia di anomalia viene determinata nella “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”.

La disposizione, poco lineare, ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, in quanto non indica a quale valore debba applicarsi la decurtazione del 10%.

Su tale questione è intervenuta anche l’Anac che, con un comunicato del 5 ottobre 2016 ha chiarito che è necessario integrare in via interpretativa la parte mancante della lettera b) con la parte riportata nella lettera a), ovvero riferire il 10% da escludere al numero di soggetti “arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”.

Deve evidenziarsi che un’indiretta conferma della correttezza di tale soluzione può rinvenirsi nello schema del decreto correttivo al nuovo Codice Appalti, in corso di approvazione, che, nell’apportare talune modifiche all’articolo 97 del d.lgs. 50/2016, prevede che “alla lettera b), dopo le parole: “del dieci per cento”, sono inserite le seguenti: “rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore”.

In tal senso anche il Tar Piemonte con la sentenza n. 327 dell’8 marzo 2017

Indicazioni concettuali ed operative per la corretta gestione delle procedure di gara saranno fornite nei seminari di studio:


Richiedi informazioni