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Attraversamenti pedonali colorati: vietati e fonte di responsabilità erariale


La realizzazione di attraversamenti pedonali su fondo stradale colorato costituisce danno erariale in quanto non solo contraria alle disposizioni poste dal codice della Strada, dal Regolamento e dai decreti e dalle direttive ministeriali, ma anche di nessuna utilità per l’amministrazione stessa e la comunità amministrata.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 38 depositata il 14 marzo 2017.

Nel caso di specie il responsabile dell’Area tecnica aveva realizzato, nel territorio comunale, n. 55 attraversamenti pedonali su manto stradale di colorazione verde “onde far risaltare maggiormente il colore bianco delle strisce e segnalare la discontinuità all’automobilista”.

Come evidenziato dai giudici contabili la colorazione verde, apposta sul fondo stradale dell’attraversamento pedonale, è contraria alle precise disposizioni poste dal Codice della strada e dal Regolamento.

L’art. 40 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 992 n. 285) nel disciplinare la segnaletica orizzontale, costituita da strisce, frecce e scritte poste sulla pavimentazione stradale per regolare la circolazione stradale, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni circa il comportamento da seguire, rinvia al regolamento per quanto riguarda le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali orizzontali.

Lo stesso Codice (art. 45) vieta, tuttavia, l’impiego di segnaletica stradale non conforme a quella stabilita dal codice stesso, dal Regolamento o dai decreti e dalle direttive ministeriali.

Il Regolamento, approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495, espressamente stabilisce che:

  • i colori dei segnali orizzontali sono il bianco, il giallo, l’azzurro e il giallo alternato con il nero (art. 137, comma 5);
  • gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia (art.145);
  • nessun altro segno è consentito sulle carreggiate stradali soggette a pubblico transito, all’infuori di quanto previsto dalle norme in questione (art.155).

Peraltro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 777 (II° direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’istallazione e la manutenzione), ha espressamente ribadito (punto 5) sia la cogenza della normativa stradale in ordine alla colorazione degli attraversamenti pedonali, sia la necessità che la colorazione sia uniforme sull’intero territorio nazionale, segnalando, inoltre, le responsabilità ricadenti sugli enti proprietari delle strade in caso di violazione delle anzidette disposizioni.

Come evidenziato dai giudici contabili il Responsabile dell’area tecnica del comune, in virtù della sua qualificazione professionale, con un minimo di diligenza e un approfondimento sulla questione “avrebbe potuto certamente rilevare l’antigiuridicità della scelta effettuata, solo verificando le chiare disposizioni normative in materia, alla luce della modifica cromatica che andava a introdurre nella segnaletica orizzontale posta nel territorio dell’Ente locale, sicuramente innovativa rispetto ad una tradizionale coloratura”.

Da qui la condanna al pagamento, in favore dell’ente, della maggiore spesa sostenuta per la realizzazione degli attraversamenti pedonali colorati (rispetto al costo di altrettanti attraversamenti tradizionali su fondo nero/grigio scuro).

 

Leggi la sentenza
CC Giur. Veneto sent. n. 38 -17

 

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