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Lombardia, del. n. 32 – Costituzione fondo: tre cessazioni e quattro unità assumibili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta costituzione del fondo del salario accessorio.

L’ente ha premesso di avere costituito il fondo di produttività 2016 conformemente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, tenendo conto di quattro unità “assumibili” ai sensi della normativa vigente.

Al termine dell’anno 2016 è stata registrata la cessazione di tre unità di personale non prevedibile ad inizio anno e le quattro unità “assumibili” non sono state assunte.

Nello specifico l’ente ha chiesto se il fondo – come correttamente costituito ad inizio anno – debba o meno essere ridotto per la mancata assunzione delle unità di personale “assumibili”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 32/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno chiarito che per quanto riguarda l’anno 2017, alla luce dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, gli enti locali dovranno contenere il fondo destinato al trattamento accessorio entro il limite massimo corrispondente al 2015 e ridurlo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, medio tempore intervenuta nell’anno 2016, salvo tener conto delle risorse assumibili previste dalla legge.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 32 – 17


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