Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. n. 25 – Procedura e tempistica delle variazioni di bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla procedura da seguire nel caso in cui il Consiglio comunale non ratifichi, entro 60 giorni, una variazione di bilancio assunta in via d’urgenza dall’organo esecutivo, che riguardi la fattispecie di cui all’articolo 183 (emolumenti del personale o contratti che non richiedano ulteriori atti d’impegno).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 25/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 marzo, hanno evidenziato che con l’entrata in vigore delle nuove norme sull’armonizzazione contabile, le regole per le variazioni al bilancio di previsione, dettate dall’articolo 175 del Tuel, sono divenute quanto mai complesse, sia per effetto della parcellizzazione delle competenze e della diversificazione delle tipologie di variazione, che con riferimento alla differente modulazione delle scadenze entro le quali adottarle.

Fermo restando la regola generale, secondo la quale le variazioni sono di competenza del Consiglio Comunale e possono essere assunte entro il 30 novembre, i commi 5-bis e 5-quater dell’articolo 175 del Tuel prevedono delle deroghe, disciplinando particolari tipologie di modifiche al bilancio la cui competenza spetta alla Giunta, oppure al responsabile del servizio finanziario o ai responsabili degli altri servizi, nei casi in cui ciò sia previsto nel regolamento di contabilità.

Il comma 4 dell’articolo 175 del Tuel prevede, inoltre, che qualora sussistano motivi d’urgenza, le variazioni di bilancio [di competenza del Consiglio Comunale], possono essere adottate dalla Giunta, salvo ratifica da parte dell’organo consiliare, a pena di decadenza, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (comma 5 dell’articolo 175).

Pertanto, la deliberazione in via d’urgenza di Giunta:

  • è valida ed efficace per un periodo massimo di 60 giorni che comunque non può eccedere il 31 dicembre;
  • deve essere presentata al Consiglio per la ratifica, che deve avvenire nel termine perentorio di 60 giorni e non oltre il 31 dicembre dell’esercizio, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del Tuel;
  • se ratificata, continua a produrre i propri effetti (in quanto l’istituto della ratifica esprime il favor dell’ordinamento verso la conservazione dell’atto amministrativo)
  • se non ratificata dal Consiglio comunale nei termini di legge (entro 60 giorni), perde di efficacia.

Qualora siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non ratificata, anche parzialmente, il Consiglio, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio dei sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Come evidenziato dai magistrati contabili il termine di 30 giorni, a differenza di quello richiesto per la ratifica, è un termine ordinatorio, in quanto al suo decorso la norma non riconnette l’illegittimità dell’atto tardivamente adottato.

E’ indubbio che, qualora a seguito della deliberazione non ratificata l’amministrazione abbia assunto un impegno o effettuato dei pagamenti, si debba applicare, con urgenza, la disciplina dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del Tuel (purché ricorrano le fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore).

Come evidenziato dai magistrati contabili, la disciplina che regolamenta l’istituto delle variazioni di bilancio (e dunque anche le conseguenze dell’eventuale mancata ratifica da parte del Consiglio) deve ritenersi applicabili anche agli impegni di “cd. automatici” ex articolo 183, comma 2, del Tuel.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 25 – 17


Richiedi informazioni