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Puglia, del. n. 24 – Gettoni di presenza ai partecipanti alla conferenza dei capigruppo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i gettoni di presenza ai partecipanti alla conferenza dei capigruppo alla luce della regolamentazione comunale ove si prevede che tale conferenza costituisce ad ogni effetto una commissione consiliare permanente.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 marzo, hanno ribadito che la Conferenza dei capigruppo non può ritenersi qualificabile come “commissione” poiché, come evidenziato con apposito parere del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 9/12/2009, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio.

Pertanto, la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza capigruppo non dà diritto alla percezione del gettone di presenza di cui all’articolo 82, comma 2, del Tuel (Sez. Lombardia, del. n. 48/2012).

A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Tuel, non è consentita la corresponsione di compensi per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche (e non vi è dubbio che la Conferenza dei capigruppo sia da ricondursi allo svolgimento di funzioni pubbliche).

I membri delle Conferenze dei capigruppo devono ritenersi già adeguatamente retribuiti, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata (cui pertengono immanentemente anche le attività della conferenza capigruppo) ed entro i limiti normativamente stabiliti (sez. Sardegna, del. n. 126/2011).

Come evidenziato dal Ministero dell’Interno nel parere reso in data 28/05/2014, laddove il legislatore ha voluto riconoscere determinati diritti ai membri delle Conferenze dei capigruppo, lo ha espressamente disposto, come nel caso dei permessi retribuiti disciplinati dall’art. 79, comma 3, del Tuel che prevede, per i membri delle suddette Conferenze, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 24 – 17


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