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Gare: la commissione non può rettificare la formula di assegnazione del punteggio


La commissione giudicatrice non può modificare in corso di gara la formula aritmetica dettata dalla lex specialis, ancorché incompleta o inapplicabile, ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Il divieto di manipolare il metodo di calcolo dei punteggi rappresenta un immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio nelle pubbliche gare.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 978 del 2 marzo 2016.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi di sorveglianza e pulizia, suddivisi in quattro lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La commissione giudicatrice, dopo la consegna delle offerte economiche e l’apertura delle buste, aveva ravvisato nel disciplinare “un errore materiale facilmente riconoscibile all’interno della formula enunciata” consistente nell’inversione di numeratore e denominatore.

Sul presupposto che la formula aritmetica, così come indicata nel disciplinare, sarebbe stata inapplicabile e avrebbe portato a risultati abnormi, aveva ritenuto di poter modificare le voci della formula provvedendo, quindi, a portare lo sconto percentuale massimo, pari allo sconto dell’offerta più conveniente, a denominatore.

Nello specifico la Commissione di gara, in sede di comunicazione dell’esito delle valutazioni tecniche e di apertura delle offerte economiche, aveva dichiarato che: «a richiesta vengono chiariti i principi e il metodo seguito per la valutazione dell’offerta economica e dato atto che nel disciplinare era presente un errore materiale facilmente riconoscibile all’interno della formula enunciata. Si chiarisce la correttezza della formula applicata per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica».

Come ribadito dai giudici amministrativi, i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, aventi ad oggetto il contenuto del bando e degli atti allegati, sono ammissibili ad una duplice condizione: non devono intervenire dopo l’inizio dell’esame delle offerte e non devono essere tali da modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis.

Inoltre, l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive.

Pertanto la commissione giudicatrice, qualora si avveda che la formula aritmetica indicata dalla lex specialis di gara sia radicalmente inutilizzabile ovvero sia affetta da vizi che determinano risultati numerici incongrui, non conformi ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza e non coerenti con la finalità di selezionare la migliore offerta, non può modificarla.

In tal caso la stazione appaltante deve agire in autotutela ed emendare la clausola, riavviando la procedura (Tar Piemonte, sentenza n. 1211/2016; Tar Marche, sentenza n. 83/2013)

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