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Calabria, del. n. 5 – Incarichi gratuiti a ex dipendenti: non rimborsabile il buono pasto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire incarichi a titolo gratuito a ex dipendenti per gli uffici di cui all’art. 90 del Tuel ovvero per gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

L’ente ha chiesto inoltre se tra i rimborsi spese concedibili nell’ambito degli incarichi gratuiti possano rientrare i buoni pasto.

I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 5/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno ribadito che non è possibile attribuire a titolo gratuito gli incarichi di cui all’art. 90 del Tuel in virtù del carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro (artt. 2094 e 2126 c.c.).

L’articolo 90 del Tuel, prevede che:

–        se il lavoratore non è dipendente dell’Ente, l’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali (Sez. Campania, del. n. 155/2014 e 213/2015);

–        nel caso di dipendente di altra pubblica amministratore vi è un obbligatorio collocamento in aspettativa senza assegni (il che mal si concilia con l’ipotesi di possibile gratuità del contratto in esame).

Con riguardo alla rimborsabilità dei buoni pasto nell’ambito degli incarichi gratuiti, i magistrati contabili hanno ribadito che il presupposto per l’accesso ai buoni basto è rappresentato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra il lavoratore e il datore di lavoro come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 77/2011 e 225/2013; Cass. civ., sez. lav. n. 14388/2016).

A conferma, la Circolare 4/2014 del Ministero della Funzione pubblica ha escluso l’utilizzabilità dei buoni pasto per i contratti di collaborazione stabilendo che “Come noto, l’erogazione di buoni pasto spetta al personale contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione a fronte di un orario di lavoro articolato sui cinque giorni lavorativi ed in assenza di un servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede lavorativa (si veda l’articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, legge finanziaria 1996). Potrà, invece, essere previsto nel contratto un apposito rimborso spese, in quanto istituto tipico nei rapporti di lavoro autonomo, qualora ne ricorrano i presupposti

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Calbria del. n. 5 – 17


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