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Appalti sopra-soglia: utilizzo del prezzo più basso solo in caso di standardizzazione del servizio


Per gli appalti pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo per servizi standardizzati e tale scelta va adeguatamente motivata.

Questo il principio ribadito dal Tar Calabria con la sentenza n. 166 del 25 febbraio 2017.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara (sopra soglia comunitaria) per l’affidamento del servizio di prelievo, raccolta, evacuazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, individuando, senza alcuna adeguata motivazione, quale criterio di aggiudicazione, il meccanismo del prezzo più basso.

L’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 prevede, come regola generale, l’utilizzo, per l’aggiudicazione, del “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

La stazione appaltante ha la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle ipotesi tassativamente indicate dal comma 4 dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 ovvero:

a)      per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b)      per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c)      per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Pertanto, per gli appalti sopra soglia, la derogabilità consentita dal comma 4 dell’art. 95 rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può operare con riferimento alla (sola) ipotesi della standardizzazione del servizio.

Diversamente, per gli appalti sotto soglia, è possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso anche nel caso di servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività (in tal senso, Tar Abruzzo, sentenza n. 30/2017).

Come evidenziato dall’Anac nelle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, i servizi con caratteristiche standardizzate presuppongono di norma la presenza di elementi uniformi, predeterminati e tali da non consentire l’inserimento di contenuti supplementari (dunque non modificabili su richiesta della stazione appaltante).

In ogni caso, come evidenziato dai giudici amministrativi, la scelta della stazione appaltante di disporre l’aggiudicazione dell’appalto al minor prezzo sulla base della deroga, deve essere accompagnata da “adeguata motivazione”.

Lo richiede espressamente il comma 5 dello stesso art. 95, alla stregua della quale “Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”.

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