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Concorsi: la rilevanza dei segni di riconoscimento nelle prove scritte


In sede di pubblico concorso, non ogni “segno” astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente.

Il principio di anonimato (espressione del valore dell’imparzialità e buon andamento) va applicato con intelligenza, proporzionalità e correlazione con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione possibile, a sua volta correlato con due valori anch’essi di rango costituzionale: quello del lavoro e quello del buon andamento, sotto l’altro profilo dell’ampliamento della platea dei partecipanti per innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 230 del 13 febbraio 2017.

Nel caso di specie l’elaborato scritto di un candidato non era stato corretto in quanto la commissione aveva rilevato la presenza di presunti “segni” identificativi, consistenti nell’indicazione di una specifica città nel testo della prova.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, affinchè possa configurarsi l’elemento del cd. “segno di riconoscimento” nell’elaborato scritto sono necessari due presupposti, e cioè l’idoneità del segno di riconoscimento a raggiungere lo scopo (redazione delle prove scritte con modalità inspiegabilmente anomale rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, quali inchiostri colorati, cancellature eccentriche, simboli ingiustificati, ecc.), e il suo utilizzo intenzionale.

Deve escludersi, pertanto, che qualsiasi segno possa dar luogo ad un giudizio di riconoscibilità della prova.

Nel caso di specie il Collegio, pur ad un’attenta lettura dell’elaborato fatta in preparazione e discussione dell’udienza camerale, non era riuscito a capire quale fosse il “segno evidente” di riconoscimento, idoneo a consentire la riferibilità dello scritto ad un soggetto determinato.


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